Descrizione
Il Sindaco rende noto che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:
1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice entro e non oltre il 31 Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia,
anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio,
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico. Il modello di domanda, da inoltrare al Protocollo Generale comunale unitamente a copia del documento di identità dell'istante e al titolo di studio, sono disponibili in allegato.