Modifiche normative per l’esercizio di case e appartamenti per vacanze e di affittacamere – Obbligo adeguamento entro il 01/01/2026

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Data:

20 Novembre 2025

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Descrizione

La legge regionale n. 9 del 10 giugno 2025 con l’art. 14 apporta innovazioni nella disciplina delle strutture turistico ricettive di cui all’art. 41 e ss. (residenze turistiche o residence e case e appartamenti per vacanze) e 46 e ss. (esercizi di affittacamere) della l.r. 11/1999.

Le novità introdotte attengono agli standard strutturali e di capacità ricettiva nonché a misure di sicurezza da adottare anche per dette strutture, in coerenza con quanto disposto per locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi dal comma 7, dell’art. 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività; tanto, turistico - ricettive e del codice identificativo nazionale”.

Lo scopo perseguito dal legislatore regionale con questo intervento normativo è quello di fissare parametri univoci di riferimento a livello regionale, evitando disparità di trattamento tra strutture ubicate in comuni diversi e disomogeneità di requisiti richiesti.

In dettaglio, per quanto attiene agli standard strutturali e di capacità ricettiva, il citato art. 14, interviene sulle richiamate discipline come di seguito indicato:

  • con rifermento agli esercizi di residenze turistiche o residence e case e appartamenti per vacanze introduce nel corpo dell’art. 41, il comma 6 bis, che testualmente dispone:
    “6 bis. La capacità ricettiva delle strutture di cui al presente articolo è rapportata ai seguenti parametri tenendo conto che è sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori sino a dodici anni:
    a) monolocali (superficie abitabile bagni inclusi):
    1. superficie minima 28 mq - tre posti letto;
    2. oltre 34 mq - quattro posti letto.
    b) immobile abitativo composto da più locali (casa, appartamento, villa, ecc.), per la
    camera da letto:
    1. almeno 9 mq - un posto letto;
    2. almeno 12 mq - due posti letto;
    3. almeno 16 mq - tre posti letto;
    4. oltre 24 mq - quattro posti letto;
    c) soggiorno con letto (se con angolo cottura aggiungere 4 mq):
    1. almeno 14 mq - un posto letto;
    2. almeno 20 mq - due posti letto;
    3. oltre 26 mq - tre posti letto.”

 

  •  con rifermento agli esercizi di affittacamere aggiunge all’art. 47, il comma 1 bis, che testualmente dispone:
    “1 bis. La capacità ricettiva è rapportata ai seguenti parametri:
    a) per le camere con un posto letto la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati;
    b) per le camere con due posti letto, la superficie minima deve essere uguale o superiore a 12 metri quadrati, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più”.

 

Per quanto attiene alle misure di sicurezza, in relazione alle succitate tipologie di strutture (residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanze e affittacamere) la normativa dispone che le unità immobiliari destinate alle attività ricettive debbano essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato primo I al decreto del Ministro dell’Interno 3 settembre 2021.

L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.

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Ultimo aggiornamento: 20/11/2025, 17:58

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